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Ordinamento della professione

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DI DOTTORE FORESTALE LEGGE 7 GENNAIO 1976, N.3 (MODIFICATA CON LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 152)
Articolo 1Articolo 2Articolo 3Articolo 4Articolo 6Articolo 21-terArticolo 33Articolo 59Articolo 60
Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma del successivo articolo 3. Possono accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

Attività professionale

  • 1 Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali
  • 1.1 la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
  • 1.2 lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
  • 1.3 lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all’assestamento forestale;
  • 1.4 la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all’ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze dell’ufficio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
  • 1.5 tutte le operazioni dell’estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
  • 1.6 i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
  • 1.7 l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  • 1.8 la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
  • 1.9 i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
  • 1.10 lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
  • 1.11 i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
  • 1.12 la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza delle parti nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
  • 1.13 le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agroindustriali e l’interpretazione delle stesse;
  • 1.14 la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
  • 1.15 gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
  • 1.16 lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
  • 1.17 lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
  • 1.18 lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
  • 1.19 la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  • 1.20 la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extra urbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
  • 1.21 il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche, nonché di ambienti naturali;
  • 1.22 le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
  • 1.23 l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
  • 1.24 le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n), dell’articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
  • I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
  • Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
  • L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

Esercizio della professione

  • Presso ciascun ordine provinciale di cui all’articolo 9 è istituito l’albo dei dottori agronomi e forestali.
  • Per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.
  • I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’albo.
  • I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
  • Gli iscritti all’albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell’ordine quando esplicano le attività professionali di cui all’articolo 2.
  • Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Obbligo del segreto professionale

L’iscritto nell’albo ha l’obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

[omissis]

Incarichi dell’autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all’attività professionale sono affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell’albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

[omissis]

Funzioni della federazione regionale

La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

  • rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l’esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
  • svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
  • assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
  • costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
  • raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
  • promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
  • può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.
[omissis]

Divieto di iscrizione in più albi – Variazioni dello stato giuridico-professionale – Trasferimenti

Non è consentita l’iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l’iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata al consiglio dell’ordine entro sessanta giorni. Gli iscritti all’albo che si trasferiscono all’estero potranno conservare l’iscrizione nell’albo dell’ordine nel quale figuravano iscritti prima dell’espatrio.

[omissis]

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell’ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l’agricoltura e le foreste.

Restituzione di atti e documenti

Gli iscritti all’albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l’omesso rimborso delle spese sostenute. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell’ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all’interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell’ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.